Art. 8.
(Ristrutturazione e crisi aziendale).

      1. In caso di ristrutturazione o di crisi aziendale che possa dare luogo a esuberi

 

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del personale o a trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, i contratti collettivi possono prevedere forme di ricapitalizzazione delle società finanziate, in tutto o in parte, dai lavoratori. In questo caso non opera il limite di cui all'articolo 17, comma 2, della presente legge.
      2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, previa intesa con le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, con le associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, la ricapitalizzazione può essere effettuata anche mediante trattenute sulla retribuzione in misura non superiore al 35 per cento della retribuzione globale di fatto.
      3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 si applicano, oltre alle disposizioni generali di cui al capo V della presente legge, le misure agevolative contributive fissate con apposito decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.